Convertito in legge il Decreto Rilancio: ecobonus/ecosisma cosa sapere
22 Luglio 2020
Si è finalmente concluso l’iter di approvazione e, con il voto al senato, il decreto rilancio è diventato legge.
Alcune modifiche rispetto al testo originario sono interessanti, tra queste vediamo quelle relative all’eco bonus del 110%:
- Rispetto al testo originale, nel decreto rilancio sono aumentati i soggetti che possono usufruirne. Tra questi si annoverano le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni di promozione sociale.
- È stata modificata la norma che riguardava le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Anche costoro potranno fruire del bonus sugli interventi di efficientamento energetico riguardanti edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (comma 10 dell’articolo 119).
- Sono state inserite novità tra gli immobili sui cui è possibile realizzare gli interventi di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Adesso ne fanno parte anche le unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari.
- Sono stati poi introdotti dei limiti di spesa differenziati per le varie tipologie di immobili.
- Sono state modificate le soglie per le spese di adeguamento termico in ragione di:
- 50000 euro per edifici unifamiliari o porzioni di edifici plurifamiliari
- 40000 euro per le unità immobiliari site in edifici composti da due ad otto unità immobiliari.
- 30000 euro per le unità immobiliari site in edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- È stata ridotta la soglia per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati sulle parti comuni di edifici in ragione di:
- 20000 euro per le unità immobiliari site in edifici composti da due ad otto unità immobiliari.
- 15000 euro per le unità immobiliari site in edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Riguardo al Sismabonus nel decreto rilancio è interessante notare che:
- È possibile fruire del potenziamento della detrazione anche per gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Ma solo se eseguiti secondo gli art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013. ( 119 comma 4 bis)
- Si escludono dal bonus gli interventi su immobili accatastati come:
- A1: abitazioni signorili
- A/8: ville
- A/9: castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
In sede di conversione, altre modifiche riguardano la trasformazione della detrazione in contributo a titolo di sconto applicato dai fornitori o in credito d’imposta. Nello specifico:
- In caso di trasformazione della detrazione, il soggetto (CAF o professionista abilitato) che appone il visto di conformità ha degli ulteriori obblighi. Deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (articolo 119, comma 13, lett. a, del Decreto Rilancio).
- Le asseverazioni richieste dalla normativa per attestare l’aderenza dell’intervento eseguito alle diposizioni normative, possono essere rilasciate al termine dei lavori. Ma possono anche essere rilasciate per ogni stato di avanzamento, per un massimo di sue stati di avanzamento per ciascun intervento. (articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio). In parole povere, ogni intervento prevede un massimo di tre trasformazioni, due per gli avanzamenti ed una per il termine dei lavori.
- In sede di asseverazione i professionisti devono esprimersi anche riguardo la congruità dei lavori. Si esprimeranno sulla base di criteri che saranno indicati in un decreto ministeriale di prossima emanazione.
- I professionisti dovranno esprimersi, in sede di asseverazione, anche sulla congruità delle spese dei lavori. Si esprimeranno in base al decreto di prossima emanazione secondo i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome. Si potranno rifare anche ai listini ufficiali o a quelli delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di mancanza di tali listini valuteranno in base ai prezzi correnti di mercato nel luogo di effettuazione degli interventi. (articolo 119, comma 13-bis, ultimo periodo del Decreto Rilancio).
Ora non resta che avviare il motore ITALIA e farlo andare il più speditamente possibile, questa sarà la sfida degli italiani e dell’intera Europa!
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